giovedì 27 marzo 2008

Nuova norma sui diritti d'autore

Oggi Luisanna Fiorini ci ha segnalato che il 9 febbraio è entrata in vigore una norma che liberalizza l'utilizzo su internet di immagini e suoni "degradati" (compressi) per uso scientifico e didattico.

Vi riporto il modificato articolo 70.

Art. 70

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.


L'articolo 1-bis non chiarisce i dubbi su cosa effettivamente si possa pubblicare in rete, come messo in luce dall'articolo di Luca Spinelli a questa pagina
http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2183742

giovedì 20 marzo 2008

Grazie Doctor. Il problema è che chiunque produca un'opera, anche se rinuncia espressamente ai diritti economici su di questa (come facciamo noi pubblicando con licenza Creative Commons)rimane titolare dei diritti morali, diritti che non hanno scadenza come quelli economici, e come tale deve essere citato: anche se sono passati quasi settecento anni dalla sua morte, è Dante ad aver scritto la Divina Commedia e se la utilizziamo dobbiamo citarlo.
Lo stesso vale per qualunque opera dell'ingegno: libri, poesie, fotografie, dipinti etc.
Il problema si complica quando vogliamo utilizzare queste opere per crearne di nuove: è chiaro che se esistono dei diritti economici su queste opere come minimo dovremo chiedere una autorizzazione per farlo.
Possiamo però citare e utilizzare, per fini di studio e senza fini di lucro, anche opere recenti, nei limiti previsti dalla legge sul diritto d'autore( L 248/2000).

Comunque vi indico un link ad una pagina che riguarda in maniera specifica il problema del diritto d'autore su internet (perché di questo essenzialmente si tratta per noi!).
http://www.studiolegale-online.net/diritto_informatica_09.php

mercoledì 19 marzo 2008

Copyright sulle immagini

Se qualcuno ha ancora dei dubbi sul copyright ecco alcune informazioni interessanti a riguardo.

Se trovo una fotografia su internet, su una rivista o su qualunque altro mezzo posso utilizzarla?

Per rispondere occorre brevemente accennare al fatto che il dritto d'autore è composto da due diritti fondamentali: il diritto di paternità e il diritto di utilizzazione economica.
In altre parole, quando trovo una foto di un paesaggio, so che qualcuno l'ha scattata e quindi ne è l'autore. Su questa foto l'autore ha tutti i diritti (morali, ovvero essere riconosciuto come creatore della foto - cd. Diritto di paternità; materiali in quanto può vendere, cedere, regalare, licenziare, i diritti di sfruttamento dell'opera).

In questo caso la nostra ricerca sarà breve. Infatti, in un unica persona risiedono entrambi i diritti e, qualora questa sia nota o facilmente contattabile, ci basterà chiedere ed essere autorizzati all'utilizzo che il titolare ci concede.

Altre volte invece i due diritti sono separati e pendono in capo a soggetti differenti (un sito che vende immagini ad esempio). In questi casi c'è un soggetto che ha creato un'immagine o una foto (autore) e un soggetto che ne detiene i diritti commerciali in tutto o in parte.
Il primo in quanto autore può vietare la diffusione, il secondo in quanto detentore dei diritti di sfruttamento ne reclama il prezzo.

Questo ci porta quindi alla conclusione che per tutte le immagini che troviamo, a prescindere da dove e come, dobbiamo sempre farci queste domande fondamentali prima di affrontare un qualsiasi utilizzo delle stesse.


Se chiedo l'autorizzazione e non ottengo risposta posso utilizzare la foto?
No. Ogni rinunzia ad un diritto deve essere fatta in maniera espressa. La regola di esperienza comune che il silenzio vale come accettazione può essere prevista solamente con il consenso delle parti (il caso più classico è quello degli abbonamenti e dei contratti di fornitura in cui spesso sono previste forme di rinnovo tacito).


Se su un sito internet non compaiono cenni al copyright o divieti sull'utilizzo delle immagini posso evitare di essere autorizzato?
In questo caso entra in gioco l'Art. 90 della legge sul diritto d'autore. Questo articolo infatti stabilisce che solo nel caso in cui su una foto compaia il nome del fotografo, la data dell'anno di produzione e (in caso di opere d'arte) il nome dell'opera d'arte fotografata la riproduzione senza il consenso è da ritenersi abusiva. Conseguentemente se queste indicazioni mancano la riproduzione non è abusiva per legge.

Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.


Se la foto riguarda un personaggio famoso?
Se il personaggio famoso è una persona (un cd V.I.P) la tutela del personaggio è affidata ad esso stesso. Di frequente tuttavia puo' capitare che i VIP cedano i diritti di sfruttamento della propria immagine affidandoli, tramite agenti, in esclusiva o meno, ad altre aziende o entità che previo compenso utilizzano l'immagine del personaggio a fini pubblicitari.
In questi casi un utilizzo lecito della foto del personaggio famoso deve per forza di cose passare per il suo benestare.

Stesso discorso vale se reperisco una foto di un personaggio famoso su una rivista o un libro. In quel caso infatti è difficile stabilire con certezza quali siano i diritti che stanno dietro all'immagine. In ogni caso non possiamo pensare che fotografando o scansionando la rivista che abbiamo comprato siamo nella legalità. Occorrerà rintracciare chi detiene i diritti di quella foto a prescindere da dove l'abbiamo reperita.

La foto di un quadro o di un'opera d'arte è coperta da copyright?
Nel caso di riproduzioni fotografiche di opere d'arte oltre al copyright dell'opera c'è quello del fotografo che ha scattato la foto.

In ogni caso se il copyright sull'opera è spirato quello della foto rimane
"Per quanto riguarda le semplici fotografie, in capo all'autore la legge riconosce alcuni diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, che sono elencati all'art. 88:
1) il diritto esclusivo di riproduzione;
2) il diritto esclusivo di diffusione e spaccio,
salvo quanto disposto successivamente per il ritratto e senza pregiudizio dei diritti di autore sull'opera riprodotta per quanto riguarda le fotografie riproducenti opere dell'arte figurative (comma 1)."

Quali sono le sanzioni previste per chi infrange il copyright?
Le sanzioni previsti sono di carattere sia civile che penale oltre al risarcimento del danno e sono elecanti dal secondo capo della legge sul diritto d'autore agli articoli 171. e seguenti.

Fonte
(www.ideespettinate.com)

domenica 2 marzo 2008

Copyright su Youtube

A ulteriore conferma di quanto scritto nel post precedente Tim e compagni si possono (e si devono)andare a leggere anche le norme relative al copyright su youtube a questo indirizzo
http://it.youtube.com/my_videos_upload#

Copyright 2 - la vendetta

Caro Tim Amstrong, che evidentemente oltre ad assumere nel web una identità d'altri (non credo che basti ad eludere il problema la cancellazione di una consonante), attingi anche largamente a foto e scritti altrui, ho deciso di risponderti in un nuovo post e non attraverso un commento al tuo, perché quanto scrivo sia immediatamente visibile a chi accede al blog.
Non conosco direttamente Netlog, perché naturalmente per le mie foto uso altro: utilizzo Flickr e Picasa, dove, come sempre nel web, le foto o sono soggette a copyright o diffuse, se il “proprietario” lo ritiene opportuno, con licenza creative commons.
Ti riporto a titolo esplicativo (e con tanto di citazione come è doveroso fare) quanto riporta in riferimento a Flickr quella WIKIPEDIA che tanto amate e che in questo caso si rivela anche attendibile dal punto di vista dei contenuti)

“Se un utente che carica le proprie immagini non specifica diversamente, le immagini pubblicate su Flickr sono protette da copyright (tutti i diritti riservati). È però possibile rinunciare ad alcuni dei diritti previsti dalla legge selezionando una delle licenze Creative Commons; in questo modo si può consentire, ad esempio, la copia, l'uso commerciale o la modifica delle fotografie.”
(http://it.wikipedia.org/wiki/Flickr#Riutilizzo_delle_immagini)

Questo vale per ogni prodotto intellettuale, che non può diventare di qualcun altro solo perché quest'ultimo se ne appropria, ma rimane sempre e comunque di chi lo ha creato. Quindi la mancata citazione, come si legge chiaramente negli articoli che dici di aver letto, non solo non è opportuna ed eticamente riprovevole, ma costituisce anche un vero e proprio reato.

Per quanto riguarda la nota polemica rispetto alla autrice dell'articolo che avrebbe, a tuo dire, copiato dal sito del ministero, credo che ci sia stato da parte tua un problema di “comprensione”. In entrambi i casi si fa riferimento a norme di legge che come tali vanno riportate, perché così sono e non le si può modificare a proprio uso e consumo.

copyright

Come consigliato dalla professoressa ho visitato il sito http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/allegati/prot2810_06.pdf che nel punto numero 5. afferma: Se volete riprodurre un testo, citare la fonte non basta. Chiedete *sempre* il permesso all'autore. Quindi non è possibile utilizzare un testo una canzone o un filmato senza chiedere un permesso all' autore.
Peccato che internet sia pieno di siti creati in due giorni ai quali autori non si puossono chiedere informazioni per via della staticità del sito.
Comunque mi sono divertito arrivato al punto 8:"Tenete comunque presente la legge sulla privacy
30 giugno 2003 n.169 , che protegge i minori (foto, nomi, altre immagini) e chiedete sempre la
liberatoria ai genitori e/o a chi detiene la patria potestà."
Il sito www.netlog.com è uno dei dieci migliori siti creati al livello mondiale da semplici amanti della rete.
Eppure, registrandosi su quel sito sul quale trovi tutti i tuoi amici o le persone che hai consciuto in vacanza e altri ancora, niente ti impedisce di inserire foto ( che chiunque le voglia avere deve solo salvarle con clik col destro ), video, nomi e recapiti.
Lo ha detto lei proff. dobbiamo ad hacker tutto ciò che possiamo fare adesso, eppure lo stato e le regole ( nemiche di ogni hacher ) si stanno impossessando tutti i diritti di ciò che "sembra" meglio per tutti.


Per rispetto a chi come la proff Ghetti che crede nel copyright
Parti del testo sono state copiate dal sito:
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/allegati/prot2810_06.pdf